CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 9

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 13 dic 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (vedi accordo aggiuntivo del 28 luglio 1952), l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo