CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 6

VISITA MEDICA

In vigore dal 13 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'Azienda prima dell'assunzione in servizio. L'Azienda potrà anche successivamente all'assunzione, sottoporre a visita indica l'operaio in qualsiasi momento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-6

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