CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 10
RIPOSO PER I PASTI
In vigore dal 13 dic 1960
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all' viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore, è concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-10