CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 15

SOSPENSIONI DEL LAVORO

In vigore dal 13 dic 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-15

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