CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 15
SOSPENSIONI DEL LAVORO
In vigore dal 13 dic 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-15