CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 16

INTERRUZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 13 dic 1960
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla, volonta dell'operaio, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora l'Azienda. trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-16

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