CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 21

DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI

In vigore dal 13 dic 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-21

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