CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 21
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
In vigore dal 13 dic 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-21