CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 25

FERIE

In vigore dal 13 dic 1960
L'operaio che abbia un'anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda hai diritto per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzine giornaliera di fatto percepita, in servizio (paga base di fatto, indennità di contingenza, eventuali terzi e quarti elementi), nella misura, di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore) dall'8 al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore); dal 16° anno compiuto di anzianità in poi: 16 giorni (128 ore). Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi. Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto senza prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà effettuato in via anticipata, a chi ne farà richiesta. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie. Qualora il lavoratore venga richiamato servizio durante il periodo di ferie, l'azienda, è tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella Località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'. In caso di ferie collettive ed in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati, Il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sarà considerato, a questo fine, come mese intero. Non è ammessa la rinuncia nè tacita nè espressa del rendimento annuale delle ferie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-25

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