CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 30

PRESTITI

In vigore dal 13 dic 1960
Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla Direzione dell'Azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà essere restituito con le modalità concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti il 10% del prestito stesso. Non è ammessa la richiesta, di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non è stato estinto il prestito precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-30

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