CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 29
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 13 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente tra le parti interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-29