CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 29

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 13 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente tra le parti interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo