CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 32
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 13 dic 1960
In caso di matrimonio di operai non in prova di ambo sessi si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge.
La durata del congedo matrimoniale retribuita in virtù di tali disposizioni sarà prorogata di altri tre giorni retribuiti nella misura di otto ore giornaliere.
Tale maggiore concessione sarà assorbita in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento e non è dovuta agli operai stagionali.
Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, nè potrà essere considerato in tutto ed in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo dovrà essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno 6 giorni.
La celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-32