CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 28

TRASFERIMENTI

In vigore dal 13 dic 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa località, semprechè tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda delle spese per mezzi di trasporto per sè e per i famigliari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennità di trasferimento gli verrà corrisposta: se capo famiglia una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo seguono nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione della nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte alla metà. Qualora in relazione al trasferimento l'operaio, per effetto della anticipata risoluzione del contratto di affitto - semprechè questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennità di licenziamento, al preavviso o alla relativa, indennità sostitutiva, alle ferie e alla gratifica natalizia maturate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-28

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