CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 23

PREMI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 13 dic 1960
Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1949, verrà corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianità nelle seguenti misure: Al compimento del 10° anno: 125 ore di retr. glob. Al compimento del 20° anno: 250 ore di retr. glob. L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che il 31 dicembre 1948 avessero già compiuto 10 o 20 anni di azianità di servizio presso la stessa azienda, sarà concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore del presente istituto e l'importo relativo sarà corrisposto in due rate, la prima entro sei mesi, la seconda entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianità successiva come sopra regolata nel senso che col 1 gennaio 1949 si inizia la maturazione dei due nuovi decenni. Inoltre per gli operai che al 1 gennaio 1949 avendo superato il 10° anno di anzianità non avessero raggiunto il 20°, l'anzianità di servizio oltre il 10° sarà computata per il 50% e si aggiungerà a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio per i due nuovi decenni, così pure le anzianità superiori ai 20 anni. Comunque il cumulo dei premi di anzianità previsti dal presente articolo non dovrà superare per ogni operaio le 375 ore. Per gli operai che al 1 gennaio 1949 non avessero compiuto 10 anni di anzianità di servizio, tale anzianità sarà computata per il 50% e si aggiungerà a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio. Il premio di anzianità assorbe e sostituisce le altre concessioni date allo stesso titolo che fossero già erogate dalle aziende fermo il diritto alle competenti organizzazioni locali dei lavoratori di optare in forma complessiva per le predette concessioni in atto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della firma (del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-23

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