CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 24
MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 13 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consuetudini dell'azienda, mediante busta o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute con l'indicazione del periodo di paga al quale si riferiscono.
Nel caso che il pagamento avvenga per periodi superiori alla quattordicina, gli operai potranno richiedere un acconto corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonché sulla qualita(della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione.
In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio sarà corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-24