CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 12

LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 13 dic 1960
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali. (Vedi tabella delle maggiorazioni numero 1). Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le Industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua le prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6) antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo settimane compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella della maggiorazioni 1) Lavoro straordinario diurno.................. 25% 2) Lavoro festivo (domenica, o giorni di riposo compensativo... 40% 8) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore........ 50% 4) Lavoro eseguito nelle festiviti nazionali........... 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni.... 35% 6) Lavoro straordinario notturno................. 40% 7) Lavoro a turni notturni.................... 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di otto ore iniziato alle 22......... 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo