CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi
Art. 16
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 13 dic 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta, le sottoindicate aliquote della indennità di cui all' della presente regolamentazione.
fino a 5 anni di anzianità: 50%;
oltre i 5 e fino a 10 anni: 75%;
oltre i 10 anni di anzianità: 100%.
Verrà corrisposta la intera indennità di cui all' nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità, o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali, previste all' della parte comune del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-16-2