CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi

Art. 15

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 13 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell' della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianità maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quella stabilita dagli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia Settentrionale e l'Italia Centro-Meridionale), una indennità di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità presso l'azienda. Per l'anzianità successiva, al 1 maggio 1952 l'indennità di licenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennità di contingenza. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti del computo dell'anzianità, si fa riferimento dell'art. 2121 C. C.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-15-2

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