CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi

Art. 14

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 13 dic 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: - 20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; - 15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: - 45 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; - 30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio: - 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; - 45 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi. L'anzianità di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, è considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di ritenere sui quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento. È in facoltà della parte che riceve la disdetta a sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-14-2

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