CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi
Art. 9
PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
In vigore dal 13 dic 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda,
l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari a 1/5 della precedente anzianità maturata presso l'azienda;
b) agli effetti delle ferie e della malattia, di una maggiore
anzianità convenzionale pari al 50% dell'anzianità maturata come intermedio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-9-3