CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 13 dic 1960
L'assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un
periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo non è protraibile nè rinnovabile.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro può essere chiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità e il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-4-3