CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi
Art. 7
FERIE
In vigore dal 13 dic 1960
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
fino al 5° anno compiuto di anzianità: 13 gg. lavorativi;
dal 6° al 14° anno compiuto di anzianità: 16 gg. lavorativi;
dal 15° al 20° anno compiuto di anzianità: 18 gg. lavorativi;
dal 21° anno compiuto di anzianità, in poi: 22 gg. lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non
potrà avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il
periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall' del Contratto operai idrotermali del 28 luglio 1952.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze
potrà, a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
Il periodo di servizio superiore a 15 giorni sarà considerato, a questo fine, come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il
periodo di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-7-3