CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi

Art. 11

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 13 dic 1960
Gli intermedi per ogni biennio di anzianità di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di età, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriali facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella seguente misura: a) 4% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, per il primo e il secondo biennio di anzianità; b) 5% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria, per i bienni dal terzo all'ottavo. Tali aumenti si applicano con le seguenti modalità: 1) a decorrere dal 1 giugno 1952 gli aumenti periodici di anzianità che matureranno successivamente a tale data si applicheranno sul minimo contrattuale di paga mensile cui appartiene l'intermedio nonché sulla indennità di contingenza. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità per quanto riguarda le variazioni dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. 2) per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti già acquisiti sarà rivalutato con la concessione per ogni scatto biennale degli importi seguenti: ===================================================================== | Uomini | Donne ===================================================================== I Grado | | superiore a 20 anni | 370 | 325 II Grado | | superiore a 20 anni | 320 | 280 Nel caso di riporto di scatti conseguenti a passaggi di categoria, in applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma, la cifra di rivalutazione sopra indicata verrà riconosciuta nella misura del 33%. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Resta fermo il compito degli aumenti periodici di anzianità già maturati per gli intermedi in servizio Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio dell'intermedio dalla seconda categoria alla prima categoria (o grado) - passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto - la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati nella precedente categoria (o grado), sarà riportata nella misura, del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità; ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-11-2

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