CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi

Art. 13

MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 13 dic 1960
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avrà diritto al seguente trattamento: Parte di provvedimento in formato grafico L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dalla azienda. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia da medici di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre i termini sopra indicati è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto su richiesta del lavoratore con la corresponsione della indennità di licenziamento di cui all' della presente regolamentazione. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora il lavoratore, con più periodi di malattia, raggiunga in complesso durante dodici mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti nella tabella alle lettere a), b), c) e d). L'anzianità di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, è considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-13-2

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