CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 41
DECORRENZA
In vigore dal 13 dic 1960
Il presente contratto per gli impiegati entra in vigore il 1 maggio 1952 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti.
I trattamenti economici risultanti dal presente contratto si
applicano soltanto a far tempo dal 1 gennaio 1953, salvo quanto particolarmente e diversamente previsto nelle singole clausole.
Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'istituto delle ferie (), avrà decorrenza dalle ferie che andranno a maturare nel 1953.
Copia del presente contratto sarà tenuta a disposizione degli
impiegati presso l'amministrazione della Azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-41