CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati

Art. 41

DECORRENZA

In vigore dal 13 dic 1960
Il presente contratto per gli impiegati entra in vigore il 1 maggio 1952 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti. I trattamenti economici risultanti dal presente contratto si applicano soltanto a far tempo dal 1 gennaio 1953, salvo quanto particolarmente e diversamente previsto nelle singole clausole. Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'istituto delle ferie (), avrà decorrenza dalle ferie che andranno a maturare nel 1953. Copia del presente contratto sarà tenuta a disposizione degli impiegati presso l'amministrazione della Azienda.
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