CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 37
SOSTITUZIONE DEGLI USI
In vigore dal 13 dic 1960
Il presente contratto, salvo quanto disposto dallo per
l'indennità di licenziamento relativa alla anzianità di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso allo , sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se più favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-37