CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 32
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO
In vigore dal 13 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte
dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell' si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà liquidata al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 (quindici trentesimi di retribuzione mensile, per ogni anno di anzianita) oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianità di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1951 l'indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennità di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali la previdenza e l'indennità di anzianità per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto;
c) per l'anzianità di servizio dal 1 gennaio 1952 l'indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta Sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc. di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verrà effettuato sulla media del l'ultimo anno.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione dei rapporto.
È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie), compiuti dalla azienda. Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' dei presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le norme del presente articolo non si applicano agli impiegati
licenziati anteriormente al 1 dicembre 1952.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-32