CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati
Art. 39
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 13 dic 1960
Ferma la inscindibilità di cui all' e fermo quanto disposto dagli del presente contratto, le parti, col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato, nè ridurre, per gli impiegati che ne abbiano già maturato e ne conservino il relativo diritto, i maggiori trattamenti di indennità di anzianità eventualmente stabiliti in precedenti contratti aziendali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-cdp-39