Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali
Art. 2
In vigore dal 13 dic 1960
In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno, ciascuna, fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo circolo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-ana-2