Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali
Art. 3
In vigore dal 13 dic 1960
L'Intervento del Collegio Tecnico sarà chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'Associazione che richiede l'intervento ne dà notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa, prescelta a far parte del Collegio Tecnico.
L'Associazione che riceve la richiesta, provvederà nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando, a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-ana-3