Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali
Art. 6
In vigore dal 13 dic 1960
Le Associazioni degli industriali idro-termali e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori designeranno, ciascuna, lino a dieci nominativi di esperti tra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indicherà le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
Il Collegio i presieduto da un Ispettore de Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza.
Sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-ana-6