Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali
Art. 8
In vigore dal 13 dic 1960
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimerà, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimità.
Del verbale potrà essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-ana-8