Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali

Art. 8

In vigore dal 13 dic 1960
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimerà, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimità. Del verbale potrà essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-ana-8

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