Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali
Art. 5
In vigore dal 13 dic 1960
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi allo esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all', ultimo comma, ricorrerre, per erronea e incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma dell'articolo seguente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-ana-5