Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali
Art. 4
In vigore dal 13 dic 1960
Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne redige verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovrà, sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma verbale motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o alla unanimità.
Del verbale dovrà essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria, competenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-ana-4