Accordo

Art. 2

RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE (art. 10 del contratto)

In vigore dal 13 dic 1960
RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE ( del contratto) Le parti stipulanti il presente accordo, convengono che, per ciascuna delle ore di lavoro conseguite dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, verrà corrisposto il 50% della nuova, retribuzione unificata. L'applicazione della, norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti anticipatamente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti. Tutte le altre norme del predetto restano invariate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-a-2

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