Accordo
Art. 2
RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE (art. 10 del contratto)
In vigore dal 13 dic 1960
RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE
( del contratto)
Le parti stipulanti il presente accordo, convengono che, per ciascuna delle ore di lavoro conseguite dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, verrà corrisposto il 50% della nuova, retribuzione unificata.
L'applicazione della, norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti anticipatamente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Tutte le altre norme del predetto restano invariate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-a-2