Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi

Art. 3

In vigore dal 13 dic 1960
Su dette tabelle viene applicato un aumento del 6%. La cifra risultante da detto aumento sarà riportata in aggiunta ai minimi risultanti dagli accordi aziendali in atto eventualmente superiori a quelli fissati con il presente accordo. I nuovi minimi aziendali così determinati restano in vigore anche per i nuovi assunti, fissi e stagionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-agp-3

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