Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi
Art. 3
In vigore dal 13 dic 1960
Su dette tabelle viene applicato un aumento del 6%.
La cifra risultante da detto aumento sarà riportata in aggiunta ai minimi risultanti dagli accordi aziendali in atto eventualmente superiori a quelli fissati con il presente accordo.
I nuovi minimi aziendali così determinati restano in vigore anche per i nuovi assunti, fissi e stagionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-agp-3