CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 35

SOSPENSIONI

In vigore dal 10 dic 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato a) che non si presenti al lavoro come previsto dall' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che eseguisca, con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-35-3

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