CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 36
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 10 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro
può essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennità di preavviso ma non delle altre
indennità.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi
infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni
consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un animo nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alte ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell',
semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con
sentenza passata in giudicato per azione commessa non non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provati per negligenza al materiale
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel
recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva, nella mancanza cui al punto c) dell'
semprechè non si riscontri nella mancanza stessa, il dolo;
h) trascuratezza nell'adempimento agli obblighi contrattuali o di
regolamento interno, quando sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all'.
2) sul preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda
grave documento morale e materiale che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le
seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale in frazione sia
gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, al, materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, e di disegni di macchine, di utensilli
comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio;
d) in subordinazione verso i superiori accompagnata con atti
delittuosi;
e) recidiva, nella colpa, di cui al punto c) dell'articolo
precedente qualora vi sia dolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-36-3