CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In vigore dal 10 dic 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il
normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza, della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato è tenuto ad esibire il
certificato medico.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato
dal medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio,
e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) è dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di
servizio fino a 3 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianità di
servizio fino a 6 anni;
3) conservazione dei posto per mesi 12 agli aventi anzianità di
servizio oltre i 6 anni.
Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della
intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per due mesi ed alla metà di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per tre mesi ed alla metà di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione dell'intera, retribuzione (indennità di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla metà di essa per gli altri otto mesi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda
risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta all'impiegato di riprendere servizi, l'impiegato stesso può risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento.
Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti, del preavviso e della indennità del licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a
termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-30-3