CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 25
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 10 dic 1960
Il permesso di giorni 15, da concedere a norma di legge
all'impiegato che contrae matrimonio, è computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come
detto, a norma di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-25-3