CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 21
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
In vigore dal 10 dic 1960
L'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro
per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-21-3