CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 20
INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE
In vigore dal 10 dic 1960
Qualora la località ove l'impiegato svolge la sua attività non
presenti possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati ed il perimetro del più vicino di questi disti Km. 5 ed oltre, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto dei personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-20-3