CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 23

FERIE

In vigore dal 10 dic 1960
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianità di servizio fino a 2 anni; giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festività previste nel precedente che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre è consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo però, deve essere computato, agli effetti dell'anzianità feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio. L'impiegato può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione dello ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, semprechè non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più (lei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-23-3

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