CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 28

TRASFERTA

In vigore dal 10 dic 1960
All'impiegato in missione per servizio, l'azienda è tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla seconda classe); b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione d) una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1° e 2, dell', se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre località, per incarichi che richiedano la, sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui al punto d), viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennità di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'impiegato normalmente disimpegna. L'indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-28-3

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