CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 18
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 10 dic 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI
LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalla azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-18-3