CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 14
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
In vigore dal 10 dic 1960
Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di impiegati,
è riportato nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
È ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma
dell', in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo della categoria cui sono stati assegnati.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare
importanza, a parità di rendimento degli uomini, si corrisponde lo stesso stipendio contrattuale minimo previsto per la pari categoria uomini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-14-3