CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IIIParte III

Art. 14

TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO

In vigore dal 10 dic 1960
Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di impiegati, è riportato nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto. È ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell', in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo della categoria cui sono stati assegnati. All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parità di rendimento degli uomini, si corrisponde lo stesso stipendio contrattuale minimo previsto per la pari categoria uomini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-14-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo