CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 16
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 10 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile
per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella
prevista dai comma 1° e 2° dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-16-3