CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
In vigore dal 10 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i
limiti dell' o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall' per gli impiegati la cui prestazione è connessa con il lavoro di stabilimento.
È considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 dei mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate
destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge
sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno darà luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento, Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni
anzidette sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno (feriale) per la
prima ora................................... 25 %
per le ore successive....................... 35 %
2) lavoro compiuto nei giorni considerati fe-
stivi....................................... 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati................................. 50 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati
turni diurni................................ 4 %
turni notturni.............................. 25 %
5) lavoro straordinario festivo................ 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso e
non compreso in turni avvicendati): per la
prima ora................................... 60 %
per le ore successive....................... 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale
settimanale di cui all' (48 o 60) sarà applicata le percentuali di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla
quota oraria di retribuzione di cui all' e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo all'impiegato competono
per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cati sopra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-12-3