CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 7
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
In vigore dal 10 dic 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA
QUALIFICA IMPIEGATIZIA
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
In tale caso il lavoratore ha diritto al trattamento di
licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova, qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e semprechè abbia superato come operaio l'anzianità di servizio di sei anni, di una anzianità convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianità di servizio operaia.
All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione
prima del raggiungimento del decimo, quindicesimo o ventiduesimo anno di continuato servizio, necessario per la, concessione rispettivamente del primo, del secondo o del terzo premio di anzianità di cui all' della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalità sottoindicate al compimento del decimo, quindicesimo, ventiduesimo anno di anzianità, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La, misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che,
al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dall' della collegata
regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende.
B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia
In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di
licenziamento e si considera, assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, di una anzianità convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianità, maturata presso l'azienda, sia come operaio e sia come appartenente alla qualifica speciale e semprechè questa anzianità complessiva, sia superiore a sei anni.
Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di
malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, la anzianità convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianità già riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli della relativa e collegata regolamentazione.
Le norme relative al premio di anzianità di cui gli ultimi tre
comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia.
Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianità, l'importo
in cifra di quelli maturati nella qualifica speciale, ai sensi dell' della regolamentazione relativa, verrà aggiunto al minimo tabellare della categoria impiegatizia e gruppo di assegnazione e relativa indennità di contingenza, e tradotto nel numero di aumenti periodici, e corrispondente percentuale, riferiti al predetto minimo tabellare e relativa, indennità di contingenza nelle misure di cui all' della presente regolamentazione.
Successivamente il lavoratore avrà diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, nelle misure predette, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva, prevista nell'articolo stesso sul minimo tabellare di stipendio della categoria impiegatizia di assegnazione e relativa indennità di contingenza.
Nel caso di dimissioni, date successivamente al passaggio di
qualifica, l'anzianità utile, agli effetti della attribuzione della aliquota dell'indennità di licenziamento di cui al successivo , è quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.
Norma transitoria all'.
La norma transitoria all' della collegata regolamentazione
per gli operai troverà applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla categoria impiegatizia da quella operaia o dalle qualifiche speciali prima dell'entrata in vigore del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-7-3