CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 9
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 10 dic 1960
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle
norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore e
deve cessare non oltre le ore tredici, senza che ciò possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all' per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per l'impiegato la cui prestazione e connessa con il lavoro dello
stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in più, oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All'impiegato al quale è consentita, in deroga od eccezione alle
norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, è compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da
circostanze contingenti o di natura transitoria.
Chiarimento verbale.
Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della
durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si è inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell', n. 2 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge sopracitato), si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni e con la qualifica di prima categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-9-3