CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III›Parte III
Art. 3
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 10 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a
sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi ed a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano
prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato
servizio per almeno un biennio presso alte aziende che esercitano la stessa attività;
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di
assunzione di cui all' e non è ammessa nè la protrazione, nè la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto
d'impiego può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè l'obbligo della indennità di licenziamento.
Secondo il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrere dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli
obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme silla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova
interrotto e non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e di 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-3-3