CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II›Parte II
Art. 35
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 10 dic 1960
Nel raso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a
dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall' della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia
superato i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore all'alto delle
dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica, speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), è considerata utile agli effetti del presente articolo.
L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per cause di
malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verrà usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-35-2